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Decreto Elusione Fiscale, la normativa europea ora recepita anche in Italia

lentepubblica.it • 29 Novembre 2018

decreto-elusione-fiscale-normativa-europeaDecreto Elusione Fiscale, la normativa europea è ora recepita anche in Italia. Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento interno la disciplina europea finalizzata al contrasto delle pratiche di elusione fiscale.


Contrasto all’elusione fiscale: via libera definitivo al decreto. Modifiche in arrivo per le norme del Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi, imposizione in uscita, società controllate non residenti, dividendi e plusvalenze.

 

Il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che recepisce nell’ordinamento interno la disciplina europea finalizzata al contrasto delle pratiche di elusione fiscale, che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, e quella in materia di disallineamenti da ibridi con Paesi terzi. Si tratta, in particolare, della direttiva (Ue) 2016/1164 (Anti tax avoidance package – Atad 1), come modificata dalla successiva direttiva (Ue) 2017/952 (Atad 2). La delega al recepimento è contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017 (articolo 1, commi 1 e 2, e Allegato A, legge 163/2017).

 

In coerenza con il progetto Beps (Base erosion and profit shifting) dell’Ocse, finalizzato alla lotta all’erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili, la direttiva Atad 1 contiene disposizioni volte a “rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno e si pone in continuità con le attuali priorità politiche di fiscalità internazionale, che evidenziano la necessità di assicurare che l’imposta sia versata nel luogo in cui gli utili e il valore sono generati”. L’obiettivo perseguito dal legislatore europeo è scoraggiare, quindi, le pratiche di elusione fiscale, assicurando un’imposizione equa ed efficacie all’interno dell’Unione e impedendo frammentazioni e distorsioni nel mercato comune.

 

La successiva direttiva (Ue) 2017/952 (Atad 2), nel modificare la Atad 1, ha previsto misure di contrasto ai disallineamenti da ibridi derivanti da transazioni o entità economico-finanziarie trattate fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici, attraverso le quali i soggetti economici multinazionali perseguono una riduzione del carico fiscale complessivo.

 

Il contenuto del decreto

 

Il decreto legislativo è composto da 15 articoli, ripartiti in sei Capi, che modificano in più punti le disposizioni del Tuir in materia di deducibilità degli interessi passivi, imposizione in uscita, società controllate non residenti, dividendi e plusvalenze. Inoltre, come già anticipato, vengono introdotte nuove disposizioni sui disallineamenti da ibridi.

 

Di seguito, si illustrano sinteticamente gli aspetti essenziali del testo.

 

Deducibilità degli interessi passivi

 

In primo luogo, il decreto recepisce quanto previsto dall’articolo 4 della direttiva Atad 1, che impone agli Stati membri di dotarsi di una normativa che limiti la deducibilità degli interessi passivi a un importo non superiore al 30% degli utili imponibili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento. A tal fine, viene riscritto l’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi.

 

Le principali novità sono le seguenti:

 

  • come parametro di riferimento per la deducibilità degli interessi passivi, il Rol (risultato operativo lordo) contabile viene sostituito dal Rol fiscale
  • il riporto dell’eccedenza di Rol viene limitato a cinque periodi d’imposta
  • gli interessi passivi capitalizzati su cespiti sono inclusi tra quelli soggetti al nuovo limite di deducibilità
  • si consente il riporto in avanti anche dell’eventuale eccedenza di interessi attivi non utilizzata per la deducibilità degli interessi passivi del periodo d’imposta
  • gli interessi passivi sostenuti per finanziamenti volti alla realizzazione di progetti infrastrutturali pubblici vengono esclusi dalla disciplina limitativa.

 

Exit tax

 

Nel recepire le disposizioni della direttiva in materia di imposizione in uscita (exit tax), il decreto riscrive gli articoli 166 (Trasferimento all’estero della residenza o della sede) e 166-bis (Trasferimento della residenza nel territorio dello Stato) del Tuir.

 

Le modifiche più significative riguardano:

 

  • l’introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, per la determinazione della plusvalenza in uscita
  • la riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte
  • l’eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte.

 

Controlled foreign companies – Cfc

 

Allo scopo di recepire gli articoli 7 e 8 della direttiva, viene modificata la disciplina del Tuir (articolo 167) in materia di società controllate estere (Controlled foreign companies – Cfc).

 

In breve, le nuove norme prevedono l’imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest’ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da passive income (cioè redditi non generati da una attività operativa, come, ad esempio, redditi di capitale, dividendi, royalties, canoni di locazione).

 

Inoltre, viene confermata l’applicazione della disciplina Cfc nei confronti dei soggetti residenti indipendentemente dalla forma giuridica assunta (persone fisiche, società di persone e società di capitali), ma se ne estende l’ambito applicativo anche alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato e appartenenti a soggetti non residenti.

 

Dividendi e plusvalenze

 

Il decreto interviene anche sulla disciplina di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti, recependo le modifiche alla nozione di controllo societario rilevante ai fini dell’imputazione per trasparenza dei redditi derivanti da soggetti controllati esteri (cfr nuovo comma 2 dell’articolo 167, Tuir).

 

Inoltre, all’interno del Testo unico, si introduce l’articolo 47-bis, che prevede un nuovo requisito per l’individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, mediante il riferimento al livello di tassazione effettivo o a quello nominale, a seconda che la partecipazione sia o non sia di controllo.

 

Disallineamenti da ibridi

 

Il Dlgs introduce nel sistema tributario italiano le norme relative al contrasto dei disallineamenti da ibridi previste dalla direttiva Atad 2.

 

Le nuove disposizioni hanno l’obiettivo di contrastare, nell’ambito di gruppi multinazionali, i fenomeni di doppia deduzione dello stesso componente negativo in due Stati diversi ovvero fenomeni di deduzione di un componente negativo in uno Stato a fronte della non inclusione del reddito corrispondente in un altro Stato.

 

Si ricorda che con le locuzioni “strumenti finanziari ibridi”, “entità ibride”, “trasferimenti finanziari ibridi”, si identificano transazioni o entità economico-finanziarie trattate fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici, attraverso le quali i soggetti economici multinazionali perseguono una riduzione del carico fiscale complessivo.

 

Tra gli aspetti più significativi della nuova disciplina si segnalano i seguenti:

 

  • definizione dei fenomeni che la normativa intende contrastare, quali la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione
  • previsione di un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla nozione di disallineamento da ibridi
  • disciplina delle misure di contrasto alle conseguenze fiscali del disallineamento da ibridi
  • previsione di una misura di contrasto ai disallineamenti da ibridi “inversi” (reverse hybrid – entità trasparenti nello Stato di localizzazione e opache per lo Stato del soggetto, direttamente o indirettamente, partecipante)
  • introduzione di misure di contrasto ai fenomeni di doppia deduzione derivanti dai casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo.

 

Disciplina fiscale degli intermediari finanziari

 

Il decreto, infine, ridefinisce, ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, la nozione di intermediari finanziari, di società di partecipazione finanziaria e di società di partecipazione non finanziaria, allo scopo di stabilire l’ambito soggettivo della disciplina degli interessi passivi dettata dalla direttiva.

 

Decorrenza

 

È prevista una diversa scansione temporale per l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Il decreto, infatti, prevede che:

 

  • le nuove norme in materia di deducibilità degli interessi passivi, exit tax, valori fiscali in ingresso, dividendi e plusvalenze e Cfc entrano in vigore dal 1° gennaio 2019
  • la nuova definizione di intermediari finanziari si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (si prevede, peraltro, una specifica clausola di salvaguardia, in base alla quale sono fatti salvi i comportamenti coerenti tenuti dai contribuenti, ai fini Ires e Irap, in periodi d’imposta precedenti)
  • le disposizioni relative agli strumenti e alle entità ibride entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, a eccezione della norma antielusiva volta a contrastare il fenomeno degli ibridi “inversi” (reverse hybrid), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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